Prove diaboliche? Cessioni EXW e Iva.

Sono sempre più frequenti gli accertamenti tributari in cui si censura la mancanza di prova della fuoriuscita della merce, nell’ambito della disciplina Iva delle cessioni all’interno dell’Unione europea.

Le difficoltà di prova per il contribuente sono strettamente connesse all’abolizione delle frontiere tra gli Stati e alla mancata indicazione di un elenco di documenti stabilito dal diritto nazionale per certificare la fuoriuscita della merce e si avvertono maggiormente con riguardo alle cessioni «ex-works» o EXW, in cui il trasporto è effettuato a carico del cessionario.

La giurisprudenza europea ha più volte sostenuto la libertà di prova (sentenza Corte Giust. 6 settembre 2012, C-273/11) e l’Agenzia delle Entrate sembra adeguarsi a questo orientamento (Ris. 24.7.2014. n. 71).

In concreto, però, quali sono le prove che il contribuente può fornire in aggiunta alle fatture, ai pagamenti e alla compilazione dei modelli Intra? Se è l’acquirente a trasportare a proprio carico la merce, magari con mezzi propri verso Stati di frontiera, quale traccia resta del trasporto della merce?

A mio avviso, l’onere della prova potrebbe essere assolto con la produzione di alcuni documenti, dai quali ricavare le medesime informazioni presenti nel CMR cartaceo: ad esempio, una dichiarazione di ricezione della merce da parte dell’acquirente; la prova dell’iscrizione nei registri dello Stato dell’acquirente per le cessioni di beni mobili registrati; la dimostrazione della successiva vendita dei beni dall’acquirente a terzi, anche con estratti delle scritture contabili dell’acquirente; etc.

Sono tutti tasselli probatori che, in uno alle fatture, alle prove dei pagamenti e ai modelli Intra, possono fornire un quadro sufficiente a comprovare la fuoriuscita della merce.

 

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