La Cassazione, con sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018, torna ad affrontare la questione dell’applicabilità delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli atti di trasferimento di beni immobili al trust e ribadisce il principio per cui il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso. Il trustee, infatti, è tenuto solo ad amministrare il bene ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in funzione del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust: ne consegue che detto atto è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.
Rispetto agli orientamenti emersi in precedenza, la sentenza in esame apporta spunti di riflessione ulteriori, che attengono alla stessa configurabilità del presupposto della sussistenza di un trasferimento per l’applicazione delle relative imposte, sottolineando la natura transitoria e finalistica del passaggio dei beni in trust ed evidenziandone le incompatibilità con il sistema di tassazione indiretta sui trasferimenti.
La transitorietà del trasferimento indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust sicché l’atto non si può considerare immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro. Lo stesso principio è applicabile anche alle imposte ipotecarie e catastali, giacché l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa.
È proprio nel concetto di proprietà trasferita che è possibile individuare la chiave di volta per la definizione uniforme dell’applicabilità o meno delle imposte sui trasferimenti indipendentemente dal titolo oneroso o gratuito che caratterizza ciascuna, atteso che l’applicazione delle suddette imposte è condizionata da un effettivo trasferimento della titolarità del diritto immobiliare, cui va ricollegata la capacità contributiva tassata.
Questa tesi la propongo qui:
http://www.innovazionediritto.it/archivio.php?view=articolo&anno=2018&pubblicazione=2&number=3